feb102022
Per quanto riguarda «la questione dei professionisti autorizzati ad usare i dispositivi, la normativa non chiarisce quale professionista debba utilizzare un certo dispositivo medico ma obbliga il fabbricante ad indicare in etichetta le prescrizioni per le particolari infrastrutture, la formazione specializzata, o le qualifiche specifiche dell'utilizzatore del dispositivo e/o di altre persone» spiega la prof.ssa Marletta «ovviamente è chiaro che le valvole cardiache siano di pertinenza dello specialista cardiochirurgo, ma non sempre questo principio è così lineare per altri dispositivi, potenzialmente utilizzabili anche da personale non sanitario». Così, anche per quanto riguarda le vendite, «nel Regolamento non vi è vincolo tra il tipo di dispositivo ed il canale di vendita» sottolinea Marletta «però in passato, il canale di vendita è stato definito, come eccezione, per decreto ministeriale ad hoc. Questo tipo di regolamentazione è stata utilizzata solo per le lenti a contatto». Il decreto di riferimento è del 23 luglio 1998 (successivamente modificato il 21 dicembre 1999), emanato in ossequio all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Questo prevede che con un decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 'possono essere individuati, anche per singole tipologie di dispositivi, i soggetti autorizzati alla vendita, nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari'.
Un esempio di dispositivo su cui si accende periodicamente la discussione è l'acido ialuronico sotto forma di dispositivo medico iniettabile per via intra-articolare riassorbibile, disciplinato tra i dispositivi medici, per cui non è necessaria la prescrizione ma la somministrazione da parte di un medico. «Per quanto riguarda i canali di vendita, le vendite online sono disciplinate e autorizzate solo attraverso le farmacie e parafarmacie autorizzate dalla Regione e registrate dal Ministero della Salute, gli altri canali commerciali possono vendere a condizione che l'esercizio che vende sia tra quelli che possono commercializzare prodotti sanitari e dispositivi medicali in sicurezza (indicato anche con codice Ateco) per garantirne la conformità" conclude Marletta. In ogni caso la vendita dei DM è soggetta non solo alle leggi speciali, ma anche a leggi che valgono per tutte le classi merceologiche, quale ad esempio il Codice del Consumo.
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